L A     R I F O R M A     D E L L E     P E N S I O N I  
 
 
 

L’approvazione dello schema della legge Finanziaria ha dato il via alla riforma del sistema previdenziale. L’intervento ipotizzato prevede l’innalzamento – a partire dal 2008 - ad almeno 40 anni di contributi per l’accesso alla pensione. Dunque chi pensava di andare in pensione dovrà lavorare cinque anni in più. Restano inalterati, invece, i requisiti della pensione di vecchiaia: 65 anni per gli uomini, 60 per le donne. Ma per capire quali sono le novità che ci attendono, vediamo come funziona attualmente il meccanismo delle pensioni e quali sono le cause della crisi.


La   PENSIONE   obbligatoria

La Pensione di Vecchiaia
Età, contributi e fine del lavoro per andare in pensione
La Pensione di Anzianità
37 anni di contributi per ricorrere alla pensione di anzianità
La Pensione ai Superstiti
La pensione ai superstiti spetta alla moglie e ai figli
Invalidità ed Inabilità
Ne hanno diritto i lavoratori
colpiti da infermità
Trattamento minimo
E' l’integrazione delle pensioni di importo molto basso
Assegno sociale
Un assegno destinato a chi
ha un reddito molto basso

La   PENSIONE   integrativa  e  complementare

Un sistema in crisi
I perché della crisi del sistema pensionistico italiano
Previdenza Complementare
Come funzionano i fondi pensione chiusi
Previdenza Integrativa
Polizze assicurative e fondi pensione aperti
Fondo o Polizza
Pro e contro di polizze assicurative
e dei fondi pensione

Cose utili da sapere e da fare

Il riscatto della Pensione
Come riscattare gli anni per i quali non si sono versati i contributi

La Pensione di Vecchiaia


I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono tre: età, contribuzione e cessazione dal rapporto di lavoro. Anche se i lavoratori autonomi possono beneficiare della pensione senza smettere di svolgere la propria attività.

La pensione di vecchiaia si ottiene quando si verificano tre condizioni: età, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavoro.
Il requisito della cessazione del rapporto di lavoro è necessario solo per i lavoratori dipendenti, mentre i lavoratori autonomi possono chiedere la pensione e continuare la propria attività.
Dopo la cosiddetta riforma Dini (legge 335/1995) il sistema di calcolo della pensione è passato dal metodo contributivo a quello retributivo. Le tappe del passaggio sono le seguenti:
- sistema contributivo per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995;
- sistema retributivo per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità pari o superiore a 18 anni;
- sistema misto – retributivo e contributivo – per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità inferiore ai 18 anni.
Ma vediamo quali sono le differenze fra i diversi sistemi di calcolo.

Sistema contributivo
Il calcolo contributivo è stato introdotto dalla riforma Dini è si basa sulla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all’andamento del prodotto interno lordo.
I requisiti richiesti sono il compimento di 57 anni di età e il versamento di almeno 5 anni di contribuzione effettiva.
Il sistema contributivo si applica – come detto – ai lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995 o a chi ha optato per questo sistema, se in possesso di 15 anni di contributi, di cui almeno 5 versati con il nuovo sistema e di un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, inferiore a 18 anni.

Sistema retributivo
Il calcolo retributivo è legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti, 15 per quelli autonomi). Il sistema retributivo è ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione e non optato per il sistema contributivo.
Con il sistema retributivo si va in pensione a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Inoltre  sono richiesti almeno 20 anni di contributi.
Gli invalidi all’80% e i lavoratori non vedenti possono andare in pensione di vecchiaia a 60 anni se uomini e a 55 se donne.

La domanda
La domanda della pensione di vecchiaia può essere presentata direttamente alla sede dell’Inps o tramite i patronati, oppure inviata per posta.
La domanda va compilata su un modulo chiamato VO1. Il modulo è reperibile presso qualsiasi ufficio Inps o presso i patronati.
Insieme alla domanda devono essere forniti i seguenti dati:
- stato di famiglia (autocertificazione);
- data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
- diritto alle detrazioni d'imposta;
- situazione del proprio reddito per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.
Inoltre, alla domanda devono essere allegati:
- i modelli CUD, rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo, e il mod. O1M/sost (fino alla data di presentazione della domanda o alla cessazione dell'attività lavorativa) per l'anno in corso, se l'ultima attività è stata di lavoro subordinato;
- le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

Il pagamento
La pensione può essere riscossa - presso qualsiasi ufficio postale o banca, anche se diversi da quelli di residenza -:
- in contanti allo sportello;
- con accredito su conto corrente postale o bancario;
- con accredito su libretto di risparmio;
- con assegno circolare.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età pensionabile o dal realizzarsi dei requisiti previsti dalla legge.


La Pensione di Anzianità


Prima di avere compiuto gli anni previsti per la pensione di vecchiaia è possibile ricorrere alla pensione di anzianità. Il requisito – per i lavoratori dipendenti – è il versamento di 37 anni di contributi.

Prima di avere compiuto gli anni previsti per la pensione di vecchiaia è possibile ottenere la pensione di anzianità.
E’ necessario avere maturato i seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti;
- 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi.
Se il lavoratore ha una maggiore anzianità contributiva può prescindere dall’età.
In tal caso servono:
- almeno 37 anni di contributi per i lavoratori dipendenti;
- almeno 40 di contributi per i lavoratori  autonomi.
Il requisito dell’anzianità contributiva salirà per i lavoratori dipendenti fino ad arrivare nel 2008 a 40 anni di contributi versati.
Nel 2004 e nel 2005 gli anni di contributi richiesti ai lavoratori saranno 38, nel 2006 e 2007 39.
Per avere la pensione i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro, mentre i lavoratori autonomi possono continuare la propria attività.

Come si ottiene: il periodo "finestra d'uscita"
Quando il lavoratore è in possesso dei requisiti non può chiedere subito la pensione, ma deve attendere la cosiddetta "finestra d’uscita", cioè il periodo – fissato dalla legge – in cui è possibile presentare la domanda.

Lavoratore dipendente

 Se i requisiti sono raggiunti entro il

 La prima finestra utile è quella del

 1° trimestre dell'anno

 Luglio dello stesso anno

 2° trimestre dell'anno

 Ottobre dello stesso anno

 3° trimestre dell'anno

 Gennaio dell'anno successivo

 4° trimestre dell'anno

 Aprile dell'anno successivo

Lavoratore autonomo

 Se i requisiti sono raggiunti entro il

 La prima finestra utile è quella del

 1° trimestre dell'anno

 1° ottobre dello stesso anno

 2° trimestre dell'anno

 1° gennaio dell'anno successivo

 3° trimestre dell'anno

 1° aprile dell'anno successivo

 4° trimestre dell'anno

 1° luglio dell'anno successivo

La domanda
La domanda di pensione, compilata sul modello VO1, deve essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i patronati, oppure inviata per posta.
Insieme alla domanda devono essere forniti i seguenti dati:
- stato di famiglia (autocertificazione);
- data di cessazione dell'attività lavorativa subordinata;
- diritto alle detrazioni d'imposta;
- situazione del proprio reddito per accertare il diritto all'integrazione al trattamento minimo, alle maggiorazioni sociali di legge, all'assegno per il nucleo familiare o agli assegni familiari.
Inoltre, alla domanda devono essere allegati:
- i modelli CUD, rilasciati dal datore di lavoro per gli anni non presenti sull'estratto conto assicurativo, e il mod. O1M/sost (fino alla data di presentazione della domanda o alla cessazione dell'attività lavorativa) per l'anno in corso, se l'ultima attività è stata di lavoro subordinato;
- le attestazioni di pagamento, relative all'ultimo anno, se l'ultima attività si riferisce a lavoro autonomo, a lavoro domestico o a versamenti volontari.

Il pagamento
La pensione può essere riscossa - presso qualsiasi ufficio postale o banca, ance se diversi da quelli di residenza -:
- in contanti allo sportello;
- con accredito su conto corrente postale o bancario;
- - con accredito su libretto di risparmio;
- - con assegno circolare.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età pensionabile o dal realizzarsi dei requisiti previsti dalla legge.


La Pensione ai Superstiti

La pensione ai superstiti è quella che spetta al coniuge o ai figli nel caso di morte del lavoratore. Se il lavoratore era gia in pensione la pensione è definita di reversibilità.

È chiamata pensione ai superstiti quella che spetta, dopo la morte del lavoratore, ai componenti del suo nucleo familiare.
La pensione è di reversibilità se la persona deceduta era già pensionata. Se la persona al momento del decesso svolgeva attività lavorativa la pensione è definita indiretta.
La pensione indiretta spetta solo sei il deceduto aveva accumulato almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data di morte.

Beneficiari
Hanno diritto la pensione ai superstiti:
- il coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneficiato di un assegno di mantenimento e non sia risposato;
- ai figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o dopo intervento del giudice, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge. I figli alla data della morte del genitore devono essere minori, studenti o inabili e a suo carico;
- ai nipoti minori che erano a carico del deceduto.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti, hanno diritto alla pensione anche i genitori del defunto e in mancanza di questi anche i fratelli e le sorelle non sposati.

Quanto si percepisce della pensione
La pensione spetta nella misura del:
- 60% al coniuge;
- 20% a ciascun figlio se c’è anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio, se sono solo i figli ad averne diritto;
- 15% a ciascun genitore, fratello, sorella.
In ogni caso la somma delle quote non può superare il 100% della pensione che sarebbe spettata al lavoratore. Se c'è un solo figlio superstite l'aliquota è elevata al 70%. Dal 1° gennaio 1996 l'importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del beneficiario della pensione. L'assegno può essere ridotto ridotto del 25, del 40 e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneficiario. Questa regola non vale se sono contitolari figli minori, studenti o inabili.


Invalidità ed Inabilità

La pensione di inabilità è erogata ai lavoratori affetti da infermità fisica o mentale permanente. Quando l’infermità è temporanea è concesso l’assegno di invalidità.

La pensione di invalidità o di inabilità è erogata ai lavoratori autonomi o dipendenti affetti da un’infermità fisica o mentale.
La pensione di inabilità è concessa nel caso di infermità, accertata dal medico dell’Inps, permanente che impedisce lo svolgimento di qualsiasi lavoro.
Nel caso dell’invalidità l’infermità è temporanea, periodicamente accertata dai medici, e infatti non si parla di pensione, ma di assegno ordinario di invalidità.
Sia per la pensione di inabilità sia per l’assegno di invalidità, è richiesta un’anzianità contributiva di cinque anni di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

La domanda
La domanda di pensione deve essere presentata direttamente alla sede Inps o tramite i patronati, oppure inviata per posta.


Trattamento minimo

Il trattamento minimo è l’integrazione delle pensioni di importo molto basso.
L’integrazione è proporzionale al livello di reddito del pensionato.

Il trattamento minimo è l’integrazione alle pensioni di importo molto basso. In questi casi la pensione è integrata fino a raggiungere un livello di reddito, fissato dalla legge, considerato sufficiente per un vita dignitosa. L’importo mensile del trattamento minimo è fissato per il 2003 a 402,12 euro.

Limiti di reddito
Per potere beneficiare del trattamento minimo non si devono superare i seguenti livelli di reddito:
- reddito personale per il 2003: 5.227,56 euro. Se il reddito va da 5.227,56 a 10.455,12 euro l’integrazione è ridotta. Se il reddito supera i 10.455,12 euro non si ha diritto all’integrazione;
- reddito cumulato con quello del coniuge per il 2003: 20.190,24 euro. Se il reddito va da 20.190,24 a 26.137,80 euro, l’integrazione è ridotta. Non spetta alcuna integrazione se il reddito supera il limite di 26.137,80 euro.
Nel caso di persone coniugate l’integrazione non è concessa se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Per lo stesso motivo l’integrazione non è riconosciuta  se il reddito personale è inferiore ai limiti di legge, ma quello cumulato li supera.

L’integrazione a 516,46 euro al mese
A partire da gennaio 2002 la legge prevede un’integrazione delle pensioni più basse per garantire un importo pari a 516,46 euro al mese. Per il 2003 l’importo è elevato a 525,89 euro al mese ed è concesso:
- ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi:artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
- ai titolari di pensione della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- ai titolari di pensione dei fondi esclusivi e sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria (fondo volo, fondo telefonici e altri);
- ai titolari di pensione sociale;
- ai titolari di assegno sociale;
- ai titolari di prestazioni assistenziali:invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.
Per ottenere l’incremento i titolari della pensione devono avere 70 anni di età, che può essere ridotta, fino a 65 anni, nella misura di un anno ogni cinque di contribuzione.


Assegno sociale

I cittadini italiani che hanno 65 anni di età e un reddito molto basso hanno diritto all’assegno sociale.

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale riservata ai cittadini italiani che hanno 65 anni di età, la residenza in Italia e un reddito pari a zero o di modesto importo.
I limiti di reddito per il 2003 – che se superati fanno decadere il diritto all’assegno - sono i seguenti:
- pensionato single: 4.666,87 euro;
- pensionato coniugato:9.333,74 euro.

Equiparazione ai cittadini italiani
In alcuni casi anche chi non è cittadino italiano ha diritto all’assegno sociale, sempre che – naturalmente – ricorrano i limiti di reddito indicati precedentemente.
Sono equiparati ai cittadini italiani:
- gli abitanti di San Marino;
- i rifugiati politici;
- i cittadini extracomunitari che hanno ottenuto il permesso di soggiorno.


Un sistema in crisi

I perché della crisi del sistema pensionistico italiano e le soluzioni delle riforme Amato - Dini.

Il sistema pensionistico italiano da alcuni anni è impostato sul sistema dei cosiddetti 3 pilastri, ovvero, la pensione degli italiani si può comporre di tre tipi di prestazione distinte: il primo pilastro rimane quello della previdenza obbligatoria, il secondo quello della previdenza complementare (i fondi pensione), e il terzo è quello della previdenza integrativa. Le pensioni erogate dal sistema previdenziale pubblico si stanno riducendo, la necessità di mantenere un adeguato livello di protezione sociale ha indotto il legislatore ad introdurre nel sistema pensionistico forme complementari da affiancare al sistema assicurativo di base al fine di garantire più elevati livelli di copertura previdenziale ai lavoratori. Il problema della pensione diventa attuale non tanto per gli anziani quanto per le categorie più giovani: secondo le proiezioni della Ragioneria Generale di Stato, quando l’ attuale classe dei quarantenni (lavoratori dipendenti sia privati che pubblici) andrà a riposo nel 2025, percepirà una pensione di poco superiore al 50% dell’ ultima retribuzione media. Quanto ai lavoratori autonomi, la rendita vitalizia non andrà oltre il 30%del reddito medio. In questo scenario diventa sempre più necessario compensare tale diminuzione delle prestazioni pubbliche con altri strumenti, quali le forme di previdenza privata.
Il compito di traghettare il sistema italiano delle pensioni verso un sistema misto pubblico/privato sembra spettare essenzialmente ai fondi pensione, ai fondi comuni e alle polizze vita. 

Le cause della crisi
Il cosiddetto primo pilastro, ovvero il sistema previdenziale pubblico obbligatorio, si è retto sul principio della ripartizione, secondo cui i lavoratori attivi pagano con i loro contributi la rendita ai pensionati, e attendono che lo stesso processo si attivi quando saranno a riposo. Questo sistema fa capo ad un forte patto di solidarietà intergenerazionale, in base al quale, a ciascuna generazione è garantito lo stesso livello di prestazioni che hanno concorso a generare.
Fino a qualche anno fa la natura stessa del sistema previdenziale pubblico lasciava poco o nulla alla libertà di scelta individuale e quindi alla ricerca di eventuali alternative, ma tutto questo ha dovuto fare i conti con una serie di eventi che ne hanno minato la solidità:
- la crisi demografica che ha colpito i paesi occidentali, innalzando le attese di vita della popolazione. Per quanto riguarda l’ Italia è indicativa la previsione della Ragioneria dello Stato in base alla quale il “sorpasso” dei pensionati sugli occupati avverrà nel 2025, per effetto di una crescita enorme delle persone in età superiore ai 65 anni (+17,9%) e della contemporanea riduzione (-23%) dei giovani;
- l’ abbassamento del tasso di sviluppo economico che comportato l’immobilità delle forze lavoro occupate, e quindi un “sorpasso” delle uscite per erogazioni previdenziali rispetto all’ incremento delle entrate contributive;
- l’estensione della copertura previdenziale Inps a categorie di lavoratori (coltivatori diretti, artigiani, commercianti, ecc.) che fino a pochi anni fa hanno versato contributi ridottissimi.

Le riforme Amato – Dini
Le riforme del sistema pensionistico italiano contenute nei provvedimenti Amato – Dini si sono poste l’ obiettivo del contenimento della crescita della spesa pensionistica mediante:
I) il passaggio al metodo contributivo per il calcolo dei benefici pensionistici,
II) la riduzione degli incentivi al pensionamento anticipato,
III) l’aumento dell’ età pensionabile, e
IV) l’indicizzazione delle pensioni ai prezzi piuttosto che ai salari.


Previdenza Complementare

Quando si parla di previdenza complementare ci si riferisce ai fondi pensione chiusi.
Sono strumenti che attraverso la leva finanziaria possono svolgere un’importante ruolo previdenziale. Le esperienze in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

Il termine complementare già indica il significato del secondo pilastro previdenziale, ovvero la sua funzione di incremento rispetto al primo (previdenza obbligatoria). La previdenza complementare include i fondi pensione chiusi derivanti da contrattazione collettiva (previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124). Il fondo pensione deve compensare la minore erogazione della previdenza pubblica, esso è, infatti, una forma di previdenza, normalmente integrativa del sistema pensionistico pubblico. Il principio finanziario su cui si basano i fondi pensione è quello dell’ accumulazione (e della distribuzione a beneficiari dei redditi del fondo) anziché quello della ripartizione. In pratica, essi costituiscono dei "centri di raccolta del risparmio" con finalità previdenziali; attraverso l’ afflusso costante di contribuzioni da parte del lavoratore e/o del datore di lavoro, si formano delle disponibilità che si incrementano con gestioni orientate verso politiche di investimento a medio e lungo termine. Ciò conferisce ai fondi pensione una duplice natura: previdenziale e finanziaria. Attraverso le riserve che si vengono cumulando essi assolvono l’obbligo di erogare, in seguito a certo periodo contributivo, trattamenti pensionistici ai propri iscritti sotto forma di capitale in unica soluzione o di rendita, e al contempo sono anche strumenti finanziari in quanto, operando con il meccanismo della capitalizzazione, investono le proprie riserve sul mercato mobiliare tramite intermediari esterni.

I vantaggi e i pericoli
In Gran Bretagna e negli Stati Uniti le forme pensionistiche integrative decise a livello aziendale prevedono la corresponsione di una pensione, più o meno collegata allo stipendio finale, al lavoratore che abbia raggiunto l’ età pensionabile o, in caso di premorienza, agli eredi. Le autorità hanno lasciato ampia discrezionalità alle parti nel definire l’entità della pensione, la ripartizione dei contributi, ecc. I contributi dei piani approvati corrisposti dal datore di lavoro e dai dipendenti sono fiscalmente deducibili dal reddito di ciascuno. Inoltre  non è soggetto a tassazione il reddito derivante dagli investimenti effettuati nell’ambito del piano. Le forme di investimento del fondo sono immobiliari e, soprattutto, finanziarie (obbligazioni e azioni). I fondi sono così diventati uno dei principali investitori istituzionali.
Un simile meccanismo, poiché non si basa su un patto di solidarietà intergenerazionale, non risente di fattori demografici che alterano il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati. I suoi potenziali fattori di crisi riguardano piuttosto l’ andamento negativo dei mercati finanziari, oppure un’ evoluzione dei tassi d’ interesse non coerente con le strategie d’ investimento adottate dai gestori.


Previdenza Integrativa

Polizze assicurative e fondi pensione aperti sono le soluzioni migliori per risolvere la questione previdenziale?

I fondi pensione aperti e i contratti di assicurazione sono le forme previdenziali che realizzano la cosiddetta previdenza integrativa.
La legge prevede che questi contratti abbiano durata non inferiore a 15 anni. Insieme alla previdenza complementare costituisce il cosiddetto risparmio previdenziale cui rientrano i contributi volontari versati attraverso l’adesione a fondi pensione chiusi o aperti e a polizze previdenziali stipulate con compagnie assicurative.

Rimane il requisito dell'età
Caratteristica essenziale di tale tipologia di risparmio è che le prestazioni possono avvenire solo al raggiungimento dell’età pensionabile del regime obbligatorio. Inoltre, l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale non può eccedere il 50% dell’ importo maturato.


Fondo o Polizza

La previdenza integrativa, nota anche col nome di previdenza individuale, è costituita dalle polizze vita e dai piani di accumulo dei fondi comuni, grazie ai quali ciascuno può adattare la copertura pensionistica alle proprie esigenze personali.

 Le polizze
1) Sono uno strumento previdenziale puro e mirano ad assicurare delle garanzie che il fondo comune non è in grado di dare.
2) Hanno un rendimento minimo garantito, 3%, chiamato tasso tecnico, che diventa un diritto acquisito e l’importo girato è a sua volta fruttifero di interessi per l’anno successivo. Tale tasso per alcune polizze è attualmente sceso al 2%.
3) La restituzione del capitale rivalutato avviene alla fine del programma.
4) Continuano ad avere un vantaggio fiscale.
5) Almeno per i prossimi anni continueranno ad avere la meglio sui fondi obbligazionari. Infatti i fondi previdenziali sono valorizzati secondo il criterio del costo storico (i titoli in portafoglio sono valutati al prezzo d’ acquisto).
6) Gli elementi da considerare nella scelta di una polizza sono diversi:
- il rendimento del fondo assicurativo, tenendo conto che questi rendimenti vanno valutati su un arco temporale di medio/lungo periodo. Pertanto saranno da privilegiare quelle compagnie che sono riuscite a garantire dei rendimenti alti in più anni;
· l’incidenza dei caricamenti sui premi versati, ossia quanto è investito su 1 euro di premio versato. Questi caricamenti possono variare dal 6 al 15%, dipende dalle compagnie e dai prodotti. Le polizze sottoscritte presso gli sportelli bancari presentano caricamenti inferiori (5,7%).
7) Sono soggette alla tassazione del 2,5% sul premio versato.
8) I premi versati sono detraibili al 19% per un massimo di 1291,14 euro.
9) Il rendimento retrocesso è consolidato e capitalizzato.
10)  I premi versati, oltre a non rientrare nell’ asse ereditario, sono impignorabili, insequestrabili e esenti da imposte di successione.

I fondi
1) Sono strumenti previdenziali più flessibili rispetto alle polizze, consentono di sfruttare gli andamenti del mercato e sono anche facilmente liquidabili. Vista la premessa sono preferibili per chi si pone come unico obiettivo il guadagno.
2) A differenza delle polizze seguono un criterio di calcolo chiamato “mark to market” che valorizza giornalmente gli investimenti ai valori di mercato. Il meccanismo permette di esprimere immediatamente i guadagni e le perdite originate dai titoli in portafoglio.
3) Sono sempre liquidabili.
4) È possibile investire i propri soldi in base alle personali esigenze, alle caratteristiche di rischio, rendimento, alla durata e all’importo disponibile.
5) I costi sono generalmente inferiori a quelli di una polizza vita.
6) Non c’è un rendimento minimo garantito né la garanzia del capitale.
7) Al riscatto, è retrocesso all’ investitore il 100% del rendimento;
8) Il fondo è tassato al 12,5% sul risultato d’anno in anno maturato dalla gestione (anche se non realizzato).
9) I fondi prevedono una commissione annuale di gestione.

 
 
 

Il riscatto della Pensione

E’ possibile riscattare i periodi in cui non sono stati versati i contributi previdenziali.
Questo consente di migliorare il trattamento pensionistico o di raggiungere prima la pensione.
E’ sufficiente inoltrare una richiesta all’Inps. Ecco come fare.

Ci sono dei periodi della vita del lavoratore in cui non sono stati versati i contributi previdenziali. In questi casi è possibile ricorrere ai contributi da riscatto. Il lavoratore può riscattare questi periodi in modo da migliorare il trattamento della pensione o raggiungere il diritto alla pensione. Ma quali periodi possono essere riscattati? La legge fa un elenco preciso: corso di studi universitari, lavoro all’estero, maternità e assistenza familiari disabili, congedi per gravi motivi familiari, congedi per la formazione, lavoro impiegatizio tra 1920 e il 1950 (cioè quando i contributi non erano obbligatori per gli impiegati). Per procedere al riscatto è necessario farne richiesta all’Inps. Di solito non ci sono limiti di tempo. Vale, però, una raccomandazione: più la richiesta di riscatto è vicina al momento della pensione, maggiore sarà la somma da pagare.

Come richiedere il riscatto della pensione per i periodi in cui non sono stati pagati i contributi: studi universitari, lavoro all’estero, maternità, congedi per assistere familiari ammalati e lavoro parasubordinato prima del 1996.

Quando è possibile il riscatto
I periodi per i quali è possibile ottenere il riscatto della pensione sono i seguenti:
- corso legale degli studi universitari, lauree brevi e titoli equiparati;
- lavoro svolto all’estero;
- lavoro impiegatizio per il quale non esisteva l’obbligo di versare i contributi;
- periodi di assenza facoltativa dal lavoro per maternità e periodi di congedo dal lavoro per dare assistenza a familiari inabili;
- congedi della durata massima di due anni per gravi motivi familiari;
- congedi per formazione e studio;
- lavoro prestato come lavoratore parasubordinato prima del 1996.

Il riscatto della laurea                                          <vai al relativo sito dell'Inps>
Il riscatto della laurea può essere chiesto solo per gli anni accademici su cui è articolato il corso legale. Ciò significa che non è possibile richiedere il riscatto degli anni fuori corso. Per esempio: 4 anni per giurisprudenza e scienze politiche, 5 anni per ingegneria e chimica farmaceutica, 6 anni per medicina.
Sono riscattabili i periodi dei corsi di studio universitari, necessari per il conseguimento dei diplomi universitari, di durata non inferiore ai 2 anni e non superiori a 3 anni. Sono soggetti a riscatto anche i diplomi di specializzazione e i dottorati di ricerca successivi alla laurea di durata non inferiore a 2 anni.
Nel caso di cambio della facoltà è possibile il riscatto per gli anni di studio previsti dal corso legale della seconda facoltà.
Per ottenere lo riscatto è necessario:
- avere conseguito il titolo di studio. La semplice frequenza non dà diritto al riscatto della pensione;
- avere versato almeno un contributo settimanale all’Inps, anche dopo il conseguimento del titolo di studio. Di conseguenza si può chiedere il riscatto dopo avere iniziato a lavorare.
La domanda di riscatto deve essere presentata all’Inps. Il riscatto può essere presentato anche dai familiari superstiti che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità. Il riscatto può essere chiesto in qualsiasi momento, anche se è conveniente chiederlo al più presto, in quanto il costo - a totale carico del richiedente – è tanto maggiore quanto è più vicina la data della pensione.

Il riscatto del lavoro all’estero                            <vai al relativo sito dell'Inps>
I lavoratori possono riscattare i periodi di lavoro svolto all’estero in paesi che hanno stipulato con l’Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Il riscatto è possibile anche se il lavoratore percepisce dallo Stato estero una pensione. Non sono riscattabili i periodi di lavoro svolti in Svizzera, nei paesi Ue, in quelli appartenenti alla Spazio economico europeo e in quelli convenzionati, perché sono già automaticamente riconosciuti ai fini della pensione. I paesi Ue sono: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Austria, Finlandia e Svezia. I paesi dello Spazio economico sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia. I paesi convenzionati con l’Italia sono: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capo Verde, Jersey e Isole del Canale, Isola di Man, Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, Principato di Monaco, Stati Uniti, San Marino, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.
La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento.

Lavoro impiegatizio 1920 – 1950
Fino al 1° settembre 1950 l’obbligo dei contributi era previsto solo per gli operai. Per gli impiegati l’obbligo contributivo era previsto solo in presenza di determinati limiti della retribuzione:
- 350 lire mensili dal 1° luglio al 13 dicembre 1922;
- 800 lire mensili dal 14 dicembre 1922 al 30 aprile 1939;
- 1500 lire mensili dal 1° maggio 1939 al 31 agosto 1950.
Con l’estensione dell’assicurazione obbligatoria a tutti gli impiegati è stato riconosciuto il diritto di riscatto per gli impiegati che, fuori dai limiti di reddito sopra indicati, non hanno versati i contributi.
La richiesta di riscatto può essere presentata dall’interessato o dai familiari.

Maternità e assistenza ai disabili                        <vai al relativo sito dell'Inps>
Sono riscattabili i periodi di assenza facoltativa per maternità, intervenuti fuori dal rapporto di lavoro, e i periodi di congedo dal lavoro richiesti per assistere familiari disabili. In questi casi il riscatto può essere richiesto solo se l’interessato ha versato contributi per almeno 5 anni.

Gravi motivi familiari, formazione e studio
Il riscatto può essere richiesto per le sospensioni dal lavoro per gravi motivi familiari o per la formazione. I lavoratori possono assentarsi dal lavoro per gravi motivi familiari purché questi periodi non siano superiori ai 2 anni. Durante il congedo il lavoratore conserva il posto, ma non ha diritto a nessuna retribuzione.
I lavoratori con almeno 5 anni di anzianità nella stessa azienda possono godere di un periodo di congedo per la formazione. Il congedo per la formazione può essere richiesto per:
- completamento della scuola dell’obbligo;
- conseguire un titolo di studio secondario;
- conseguire la laurea;
- partecipare ad attività formative.

Collaborazioni coordinate e continuative            <vai al relativo sito dell'Inps>
I lavoratori parasubordinati possono riscattare i periodi di lavoro svolti per collaborazioni coordinate e continuative, precedenti all’istituzione – nel gennaio 1996 – della gestione separata Inps. Si possono riscattare fino a un massimo di 5 anni, sempre che in tali periodi non risulti alcuna copertura assicurativa.

Quanto si deve pagare per il riscatto                  <vai al relativo sito dell'Inps>
Il calcolo di quanto si deve pagare per il riscatto è tutt’altro che semplice. La somma varia a seconda dell’età, della lunghezza del periodo da riscattare, della retribuzione. Inoltre – complicazione ulteriore – il calcolo è effettuato con riferimento a speciali coefficienti di capitalizzazione rilevati da tabelle approvate con decreti ministeriali. Evitando di addentrarci in complessi calcoli, che rischiano peraltro di essere imprecisi, indichiamo quali sono le variabili da considerare nel calcolo del riscatto:
- età del richiedente;
- sesso;
- consistenza della posizione contributiva: più lunga è l’anzianità contributiva, maggiore sarà la pensione percepita e perciò più consistente il costo del riscatto;
- durata del periodo da riscattare.